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Intermediari Bruxelles ha approvato la direttiva sull'intermediazione assicurativa Dal 2005 i giochi saranno senza frontiere per gli intermediari europei. Il consiglio dei ministri UE ha approvato definitivamente lunedì la tanto discussa direttiva che permetterà agli intermediari assicurativi di proporre i loro servizi in tutti gli Stati membri. Il quadro leglislativo del mercato unico ha facilitato
la crescita dell'attività assicurativa transfrontaliera particolarmente
per quanto riguarda i grandi rischi industriali e commerciali, ma l'impatto
di questa apertura è di gran lunga minore per i rischi privati.
Questo anche perché le compagnie che operano in tutta legalità
in uno stato membro possono essere dissuase ad estendere la propria attività
in un altro stato a causa delle condizioni imposte da quest'ultimo in
materia di tutela del consumatore. Questo è anche largamente imputabile
alla mancanza di un quadro giuridico comunitario per gli intermediari,
che permetta a questi ultimi di trarre vantaggio dalla libertà
di stabilimento e di fornire i propri servizi in altri paesi. La direttiva adottata ieri, nel testo che include tutte le modifiche apportate in seconda lettura dal Parlamento Ue, permetterà di rimediare a questa situzione. Ne riassumiamo i punti principali: In virtù della direttiva tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa sono tenute a immatricolarsi nel loro paese d'origine, alle seguenti condizioni minime:
Gli Stati membri sono liberi di adottare delle disposizioni più restrittive, valide esclusivamente per gli intermediari che hanno sede nel loro paese. Prima della conclusione di qualsiasi contratto di
assicurazione iniziale l'intermediario assicurativo deve fornire al consumatore
quanto meno le seguenti informazioni: Inoltre, l'intermediario assicurativo deve dire
al consumatore se fornisce consulenze fondate sull'obbligo di cui al paragrafo
2 di fornire un'analisi imparziale, o se è tenuto, in virtù
di un obbligo contrattuale, a esercitare l'attività di intermediazione
assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione.
In tal caso, deve comunicare, su richiesta del consumatore, la denominazione
di tali imprese. La direttiva esige anche che gli intermediari forniscano ai consumatori spiegazioni chiare sulle ragioni che motivano la loro consulenza relativa all'acquisto di un determinato prodotto assicurativo. Dovranno precisare per scritto, in maniera comprensibile per il cliente, perché essi consigliano un determinato prodotto tenendo conto dei bisogni degli interessati. La direttiva pemette alle autorità finanziarie e al altri organismi dello stato membro (compagnie di assicurazione o associazioni professionali) di associarsi al processo di immatricolazione, per esempio immatricolando gli intermediari sotto la supervisione o il controllo dell'autorità competente di quello stato. Gli stati membri sono tenuti a vigilare affinché il pubblico possa accedere facilmente, per mezzo di uno sportello unico, alle informazioni relative agli intermediari di assicurazione e riassicurazione imatricolati, alle autorità competenti presso le quali sono immatricolati, oltre che agli stati membri nei quali essi esercitano la propria attività. Infine, la direttiva incoraggia gli stati membri a realizzare delle procedure adeguate ed efficaci in vista della regolamentazione extragiudiziaria delle controversie, per mezzo della rete transfrontaliera FIN-NET lanciata dalla Commissione nel 2001 (Network per i Reclami dei Consumatori di Servizi Finanziari). |
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