Intermediari
Mercato unico per gli intermediari dal 2005
02/10/02

Bruxelles ha approvato la direttiva sull'intermediazione assicurativa

Dal 2005 i giochi saranno senza frontiere per gli intermediari europei. Il consiglio dei ministri UE ha approvato definitivamente lunedì la tanto discussa direttiva che permetterà agli intermediari assicurativi di proporre i loro servizi in tutti gli Stati membri.

Il quadro leglislativo del mercato unico ha facilitato la crescita dell'attività assicurativa transfrontaliera particolarmente per quanto riguarda i grandi rischi industriali e commerciali, ma l'impatto di questa apertura è di gran lunga minore per i rischi privati. Questo anche perché le compagnie che operano in tutta legalità in uno stato membro possono essere dissuase ad estendere la propria attività in un altro stato a causa delle condizioni imposte da quest'ultimo in materia di tutela del consumatore. Questo è anche largamente imputabile alla mancanza di un quadro giuridico comunitario per gli intermediari, che permetta a questi ultimi di trarre vantaggio dalla libertà di stabilimento e di fornire i propri servizi in altri paesi.
La regolamentazione comunitaria attuale (direttiva 77/92/CEE e raccomandazione 92/48/CEE) ha contribuito ad armonizzare le regolamentazioni nazionali, ma permangono tuttavia molte divergenze e il mercato europeo rimane frammentato.

La direttiva adottata ieri, nel testo che include tutte le modifiche apportate in seconda lettura dal Parlamento Ue, permetterà di rimediare a questa situzione. Ne riassumiamo i punti principali:

In virtù della direttiva tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa sono tenute a immatricolarsi nel loro paese d'origine, alle seguenti condizioni minime:

avere le conoscenze e le attitudini appropriate determinate dal paese d'origine;
godere di "onorabilità" (devono possedere almeno un certificato penale immacolato o analogo requisito nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale).
avere un'assicurazione di responsabilità civile professionale o altra garanzia che copra la responsabilità derivante da negligenza nell'esercizio della loro professione per un importo di almeno
1 000 000 di € per ciascun sinistro e di 1 500 000 5 all'anno globalmente per tutti i sinistri;
avere una capacità finanziaria sufficiente per tutelare i clienti contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio.

Gli Stati membri sono liberi di adottare delle disposizioni più restrittive, valide esclusivamente per gli intermediari che hanno sede nel loro paese.

Prima della conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione iniziale l'intermediario assicurativo deve fornire al consumatore quanto meno le seguenti informazioni:
a) la sua identità ed il suo indirizzo;
b) il registro in cui egli è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente
registrato;
c) se sia detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o
dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
d) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata
impresa di assicurazione, sia detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al
10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo;
e) le procedure di cui all'articolo 10, che consentono ai consumatori e agli altri interessati di
presentare ricorso nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché, se del
caso, le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all'articolo 11.

Inoltre, l'intermediario assicurativo deve dire al consumatore se fornisce consulenze fondate sull'obbligo di cui al paragrafo 2 di fornire un'analisi imparziale, o se è tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a esercitare l'attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione. In tal caso, deve comunicare, su richiesta del consumatore, la denominazione di tali imprese.
Quando l'intermediario assicurativo comunica al consumatore di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale, egli deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore.

La direttiva esige anche che gli intermediari forniscano ai consumatori spiegazioni chiare sulle ragioni che motivano la loro consulenza relativa all'acquisto di un determinato prodotto assicurativo. Dovranno precisare per scritto, in maniera comprensibile per il cliente, perché essi consigliano un determinato prodotto tenendo conto dei bisogni degli interessati.

La direttiva pemette alle autorità finanziarie e al altri organismi dello stato membro (compagnie di assicurazione o associazioni professionali) di associarsi al processo di immatricolazione, per esempio immatricolando gli intermediari sotto la supervisione o il controllo dell'autorità competente di quello stato. Gli stati membri sono tenuti a vigilare affinché il pubblico possa accedere facilmente, per mezzo di uno sportello unico, alle informazioni relative agli intermediari di assicurazione e riassicurazione imatricolati, alle autorità competenti presso le quali sono immatricolati, oltre che agli stati membri nei quali essi esercitano la propria attività.

Infine, la direttiva incoraggia gli stati membri a realizzare delle procedure adeguate ed efficaci in vista della regolamentazione extragiudiziaria delle controversie, per mezzo della rete transfrontaliera FIN-NET lanciata dalla Commissione nel 2001 (Network per i Reclami dei Consumatori di Servizi Finanziari).

Clicca qui per visualizzare la direttiva


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