Intermediari
Un dibattito aperto sulla direttiva sull'intermediazione
21/06/2004

Nota in merito al recepimento nella normativa italiana degli obblighi di informazione precontrattuale previsti dalla Direttiva Europea 2002/92

Sembra sacrosanto aprire un dibattito sul tema del come verrà recepita la Direttiva comunitaria sull'intermediazione. Che entra in vigore fra pochi mesi e sulla quale si apprendono voci discordanti.
Siamo troppo abituati - purtroppo - a vederci calare in capo provvedimenti che riguardano il sistema assicurativo senza che ci sia stato un opportuno e allargato confronto. Pensate - per esempio - a quante "riforme" della rc auto abbiamo dovuto assistere, chiamate eufemisticamente "miniriforme".

Ora, con il contemporaneo varo del Codice delle Assicurazioni (del quale circolano bozze continuamente modificate e aggiornate), si prospetta un vero e proprio cambiamento circa la figura dell'intermediario assicurativo.
L'amico Enzo Furgiuele, agente a Torino e sempre attento osservatore dei problemi della professione, ci manda questo suo testo. Un invito a confrontarsi su quello che - secondo lui e come pare anche a noi - è poco chiaro e contraddittorio.

Direttiva Europea 2002/92
Capo III Articolo 12 Comma 3

Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, l'intermediario assicurativo deve, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal consumatore, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale consumatore e le ragioni su cui si fonda tale consulenza fornita su un determinato prodotto.
Tali precisazioni si articolano secondo la complessità del contratto assicurativo proposto


Titolo VIII Codice delle assicurazioni
Articolo 146 Comma 3

In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite dal cliente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione

Il recepimento del Comma 3 dell'articolo 12 del Capo III della Direttiva Europea 2002/92, così come articolato nella stesura provvisoria del 6 aprile 2004 del Codice delle Assicurazioni - a mio parere - indebolisce due punti forti dell'impianto comunitario a tutela del consumatore.
Infatti la Direttiva dispone che l'intermediario, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal consumatore debba precisare - quanto meno - le richieste e le esigenze del consumatore stesso in base a cui l'intermediario fonda la sua consulenza sul prodotto.

Si evince da ciò una stretta correlazione tra le esigenze del consumatore e la copertura assicurativa che verrà prestata dal prodotto consigliato, che deve garantire le necessità emersa dalle informazioni fornite.
Questa correlazione (tra la necessità del cliente e la successiva soluzione assicurativa) deve essere esplicitata espressamente dall'intermediario in forma scritta o su supporto informatico (testualmente: le ragioni su cui si fonda tale consulenza fornita su un determinato prodotto).

Il comma 3 dell'articolo 146 del Codice delle assicurazioni recepisce questa norma apponendo le seguenti modifiche sostanziali:
· basandosi in particolare sulle informazioni fornite è diventato anche in base alle informazioni fornite, il che toglie la centralità del bisogno del cliente dalla prestazione dell'intermediario;
· le ragioni su cui si fonda tale consulenza è diventato propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, che di fatto toglie qualsiasi valore consulenziale ad una proposta assicurativa correlata ad un bisogno specifico, lasciando spazio ad una generica proposta di prodotto adeguato alle sue esigenze. Quali esigenze? Nell'impianto comunitario c'è la correlazione tra esigenze e soluzioni, nel nuovo codice no.
· È sparito il concetto di consulenza che tutti abbiamo apprezzato nella Direttiva, per lasciare spazio al concetto di proposta di prodotto o consiglio.

Mi sembra che, nel recepimento della norma europea, siamo passati da un concetto di tutela dell'assicurato (consulenza su un prodotto ma con il vincolo che tale soluzione assicurativa sia coerente con i bisogni del cliente), ad un concetto generico di proposta di un prodotto assicurativo adeguato alle esigenze dell'assicurato.

Di fatto tutti i prodotti assicurativi sono adeguati alle esigenze del cliente, ma non tutti sono coerenti con i bisogni dichiarati, e se manca l'obbligo per l'intermediario di precisare le richieste e le esigenze di tale consumatore credo che le velleità degli agenti di essere consulenti dell'assicurato svaniscano definitivamente nel nulla, insieme alla parola "consulenza", che miracolosamente apparsa nell'impianto comunitario, non è stata purtroppo confermata in sede di recepimento.

Che ci sia lo zampino dell'Ania?

Facciamo ancora a tempo a cambiare?


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