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Intermediari
Un dibattito aperto sulla direttiva sull'intermediazione
21/06/2004
Nota in merito al recepimento nella normativa italiana
degli obblighi di informazione precontrattuale previsti dalla Direttiva
Europea 2002/92
Sembra sacrosanto aprire un dibattito sul tema del
come verrà recepita la Direttiva comunitaria sull'intermediazione.
Che entra in vigore fra pochi mesi e sulla quale si apprendono voci discordanti.
Siamo troppo abituati - purtroppo - a vederci calare in capo provvedimenti
che riguardano il sistema assicurativo senza che ci sia stato un opportuno
e allargato confronto. Pensate - per esempio - a quante "riforme"
della rc auto abbiamo dovuto assistere, chiamate eufemisticamente "miniriforme".
Ora, con il contemporaneo varo del Codice delle Assicurazioni (del quale
circolano bozze continuamente modificate e aggiornate), si prospetta un
vero e proprio cambiamento circa la figura dell'intermediario assicurativo.
L'amico Enzo Furgiuele, agente a Torino e sempre attento osservatore
dei problemi della professione, ci manda questo suo testo. Un invito a
confrontarsi su quello che - secondo lui e come pare anche a noi - è
poco chiaro e contraddittorio.
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Direttiva Europea 2002/92
Capo III Articolo 12 Comma 3
Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto,
l'intermediario assicurativo deve, basandosi in particolare sulle
informazioni fornite dal consumatore, quanto meno precisare le richieste
e le esigenze di tale consumatore e le ragioni su cui si fonda tale
consulenza fornita su un determinato prodotto.
Tali precisazioni si articolano secondo la complessità del
contratto assicurativo proposto
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Titolo VIII Codice delle assicurazioni
Articolo 146 Comma 3
In ogni caso, prima della conclusione del contratto,
l'intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle
informazioni fornite dal cliente, propone o consiglia un prodotto
adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche
essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata
l'impresa di assicurazione
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Il recepimento del Comma 3 dell'articolo 12 del Capo III della Direttiva
Europea 2002/92, così come articolato nella stesura provvisoria
del 6 aprile 2004 del Codice delle Assicurazioni - a mio parere - indebolisce
due punti forti dell'impianto comunitario a tutela del consumatore.
Infatti la Direttiva dispone che l'intermediario, basandosi in particolare
sulle informazioni fornite dal consumatore debba precisare - quanto
meno - le richieste e le esigenze del consumatore stesso in base
a cui l'intermediario fonda la sua consulenza sul prodotto.
Si evince da ciò una stretta correlazione tra le esigenze del consumatore
e la copertura assicurativa che verrà prestata dal prodotto consigliato,
che deve garantire le necessità emersa dalle informazioni fornite.
Questa correlazione (tra la necessità del cliente e la successiva
soluzione assicurativa) deve essere esplicitata espressamente dall'intermediario
in forma scritta o su supporto informatico (testualmente: le ragioni
su cui si fonda tale consulenza fornita su un determinato prodotto).
Il comma 3 dell'articolo 146 del Codice delle assicurazioni recepisce
questa norma apponendo le seguenti modifiche sostanziali:
· basandosi in particolare sulle informazioni fornite
è diventato anche in base alle informazioni fornite,
il che toglie la centralità del bisogno del cliente dalla prestazione
dell'intermediario;
· le ragioni su cui si fonda tale consulenza è
diventato propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze,
che di fatto toglie qualsiasi valore consulenziale ad una proposta assicurativa
correlata ad un bisogno specifico, lasciando spazio ad una generica proposta
di prodotto adeguato alle sue esigenze. Quali esigenze?
Nell'impianto comunitario c'è la correlazione tra esigenze e soluzioni,
nel nuovo codice no.
· È sparito il concetto di consulenza che
tutti abbiamo apprezzato nella Direttiva, per lasciare spazio al concetto
di proposta di prodotto o consiglio.
Mi sembra che, nel recepimento della norma europea, siamo passati da
un concetto di tutela dell'assicurato (consulenza su un prodotto ma con
il vincolo che tale soluzione assicurativa sia coerente con i bisogni
del cliente), ad un concetto generico di proposta di un prodotto assicurativo
adeguato alle esigenze dell'assicurato.
Di fatto tutti i prodotti assicurativi sono adeguati alle esigenze del
cliente, ma non tutti sono coerenti con i bisogni dichiarati, e se manca
l'obbligo per l'intermediario di precisare le richieste e le esigenze
di tale consumatore credo che le velleità degli agenti
di essere consulenti dell'assicurato svaniscano definitivamente nel nulla,
insieme alla parola "consulenza", che miracolosamente
apparsa nell'impianto comunitario, non è stata purtroppo confermata
in sede di recepimento.
Che ci sia lo zampino dell'Ania?
Facciamo ancora a tempo a cambiare?
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