29 gennaio 2009

Per le polizze assicurative nullità a 360 gradi

La nullità delle polizze assicurative che coprono i rischi riguardanti la responsabilità contabile, stipulate da un ente locale per conto degli amministratori, non opera soltanto nei confronti di chi è legato all'amministrazione comunale in virtù del mandato elettorale ricevuto, ma opera nei confronti di tutti i dipendenti. E' pacifico, infatti, che la responsabilità amministrativo-contabile è un istituto che attiene alla condotta di tutti coloro che si trovino in rapporto di servizio con una pubblica amministrazione.

Non ammette repliche la conclusione cui è pervenuta la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna, nel testo del parere n.3/2009, con il quale ha fornito un'interpretazione estensiva dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 59 della legge finanziaria 2008.

Come si ricorderà la normativa richiamata dispone la nullità dei contratti con i quali un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali, connessi con la carica e riguardanti la responsabilità amministrativo-contabile. Norma che, altresì, dispone la sanzione del rimborso, quale vero e proprio danno erariale, a carico dei beneficiari e dei soggetti che stipulano, ovvero prorogano tali contratti, pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel citato contratto.

In questo contesto normativo, il sindaco di Mercato Saraceno ( Fc) ha pertanto investito la sezione emiliana della Corte per sapere se la disciplina dettata dalla norma in questione operi anche per quelle polizze assicurative che eventualmente includano nella copertura assicurativa, i responsabili di settore e i dipendenti degli enti pubblici, i quali «frequentemente sono soggetti a giudizi di responsabilità erariale».

Si tratta pertanto di operare un'interpretazione al concetto di amministratori che il legislatore ha richiamato nella disposizione. Vale a dire se per tali debbano essere intesi solo coloro che hanno ricevuto, nel caso che qui rileva, il mandato elettivo dai cittadini, ovvero tutti coloro che sono incardinati nella pubblica amministrazione.

La Corte non ha avuto dubbi nel decidere per la seconda ipotesi prospettata. Posto che il pagamento, da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura dei danni derivanti da sentenze emesse dalla Corte dei conti, altro non è che danno all'erario, in quanto non rispondente ad alcun interesse pubblico (Corte Conti Umbria, n.553/2002), è evidente che il divieto contenuto nella disposizione della legge finanziaria 2008, sia riferito a tutti i pubblici dipendenti.

Tale conclusione, scrive la Corte, è suffragata dal fatto che la responsabilità amministrativo-contabile è un istituto che attiene alla condotta di quanti si trovino in rapporto di servizio con una pubblica amministrazione. E in questa situazione è evidente che non si trovano soltanto gli amministratori in carica in virtù di un mandato elettorale.

Pertanto, l'ipotesi di nullità prospettata dall'articolo 3, comma 59 della legge n.244/2007 va estesa a tutti i casi di polizze stipulate da pubbliche amministrazioni a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da illeciti amministrativi di cui si rendano responsabili.

Altresì, chiude il parere, non risponde ad alcun interesse dell'ente, l'eventuale scelta di accollare ad amministratori e funzionari, la relativa quota di costi di tali polizze che, pertanto, sarebbe priva di giustificazione.

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