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Risarcimento
diretto
La normativa completa alla vigilia della operatività
PREMESSA
La
maggiore novità del Codice delle Assicurazioni (D.
Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) in tema di assicurazione R.C.A. è
senza alcun dubbio il risarcimento diretto.
L'art. 149 del Codice stabilisce infatti che:
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed
assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal
quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti,
i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa
di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo
nonché i danni alle cose trasportate di proprietà
dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno
alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto
nel limite previsto dall'art. 139 (ovvero esiti di I.P. compresi
tra 1 e 9 punti percentuali).
Un istituto considerato talmente importante, da far scrivere allo
stesso legislatore che "....il sistema del risarcimento
diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati
"
(art. 13 del Regolamento).
Grandi, anzi grandissime, attese da parte del Ministero per
lo sviluppo economico e pieno sostegno da parte delle associazioni
dei consumatori, ma anche grandi polemiche, perché
gli assicuratori vorrebbero delle modifiche e un sostanziale rinvio,
mentre molte categorie di professionisti, a cominciare dai legali,
sono fieramente contrarie.
Per ora nulla lascia però prevedere che il risarcimento diretto
non entri in vigore alla data fissata, cioè 1 gennaio
2007 (per i sinistri occorsi a partire dal 1 febbraio), come
ha stabilito il relativo Regolamento, pubblicato sulla G.U. del
28 agosto 2006.
Una prima considerazione: l'avvio del sistema "risarcimento
diretto" è ormai prossimo.
La rilevanza dell'impatto del risarcimento diretto sulle strutture
esterne delle compagnie di assicurazione è però molto
più delicata ed onerosa, nonché fonte di maggiori
responsabilità rispetto a quanto poteva lasciar pensare il
solo Codice delle Assicurazioni, perché l'art. 9 del Regolamento
dispone che:
1. L'impresa
fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa
e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio
e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno.
Tali obblighi comprendono, in particolare
il supporto tecnico
nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini
della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo
e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei
criteri di responsabilità
ecc.
Una seconda considerazione: il risarcimento diretto comporta,
realmente, un approccio nuovo con il proprio assicurato.
Far conoscere quindi, in tutti i dettagli, la nuova normativa
sul risarcimento diretto a tutti i possibili interessati è
lo scopo di questo nuovo workshop di ASSINEWS.
Questo workshop non sostituisce l'indispensabile e specifica formazione
che le Imprese dovranno erogare alle reti agenziali (le uniche oggi
in grado, a nostro parere, di rendere effettivamente operante il
sistema del risarcimento diretto), ma costituisce un'ottima fase
propedeutica alla citata formazione.
COSA
OFFRE
Opportunità
per gli intermediari
L'impatto del risarcimento diretto sulle agenzie
Tempi
di attivazione
L'importanza
del nuovo approccio con il cliente
PROGRAMMA
1.
Introduzione
- Il risarcimento diretto - Definizione e funzione
- L'assistenza all'assicurato
2. Il sinistro RCA
- La regolamentazione generale del sinistro RCA
- La procedura di risarcimento ordinario
- Le innovazioni del Codice delle Assicurazioni:
* Il risarcimento del terzo Trasportato
* La Convenzione Terzi Trasportati (CTT)
* Il risarcimento diretto
- La Convenzione Sinistri Catastrofali
3. Il risarcimento diretto
- Il risarcimento diretto nel Codice delle Assicurazioni
* Caratteristiche principali
* La disciplina degli artt. 149 e 150 del Codice
* Il risarcimento diretto nel Regolamento di esecuzione
- Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento (artt. 2 e 3)
- Modalità e contenuto della richieste di risarcimento (artt.
5 e 6)
- Procedura (artt. 7 e 8)
- Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati (art. 9)
- Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle
parti (art. 12 e All. A)
4. Il danno, la sua quantificazione e la sua liquidazione
- Il danno a cose (danni materiali)
- Il danno alla persona (danni fisici)
- Il danno biologico per lesioni di non lieve entità
- Il danno biologico per lesioni di lieve entità
- Il danno patrimoniale
5. Le prospettive
- L'assistenza agli assicurati e la responsabilità
- I "benefici derivanti agli assicurati"
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